Sono stati approvati il 21 dicembre 2011 gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione sulla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08.
Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto.
Gli accordi del 21 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012. Entreranno in vigore il 26 gennaio 2012.
La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale:
Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo
Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio
Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, enegia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.